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LO STATUTO DELL' A.Pe.C.
Testo approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'A.Pe.C. svoltasi a Roma il 30 marzo 2011, e successivamente approvato dal CONI con delibera n° 161 del 6 giugno 2011 dalla Giunta Nazionale
Pubblichiamo in questa pagina i primi due articoli del nostro Statuto.
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ART. 1 - COSTITUZIONE
1.1
L'Associazione Pensionati C.O.N.I. (A.Pe.C.), con sede in Roma, è stata costituita il 16 maggio 1974. Dell'Associazione possono far parte, in qualità di Soci, tutti i dipendenti del C.O.N.I., della C.O.N.I. Servizi S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, in quiescenza o in servizio, che godono o che abbiano comunque diritto a trattamento previdenziale di qualsiasi tipo, in forma diretta o indiretta. L'Associazione è riconosciuta dal C.O.N.I., quale Associazione Benemerita, con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 818 del 15 dicembre 1995 e con deliberazione della Giunta Nazionale n. 538 del 23 luglio 2002.
1.2
L'A.Pe.C. è retta da norme statutarie e regolamentari e dalle disposizioni del Codice Civile, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di uomini e donne in condizioni di uguaglianza e pari opportunità, nonché in armonia con lo Statuto del C.O.N.I., con i principi fondamentali e con le deliberazioni e gli indirizzi del C.O.N.I. stesso.
1.3
Nell'ambito dell'ordinamento sportivo l'Associazione gode di autonomia tecnicoscientifica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del C.O.N.I.
ART. 2 FINALITÀ
2.1
L'Associazione ha durata illimitata, è apolitica, senza fini di lucro e si propone:
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